Onorevoli Colleghi! - Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta un loro sicuro punto di merito. Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo rispetto ad altri collezionisti stranieri, sono riusciti a recuperare il tempo perduto e a mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto dell'originalità e la cura profusa nella conservazione e nel restauro dei mezzi, è oggi considerato all'avanguardia.
      A tale positivo risultato hanno saputo significativamente contribuire gli oltre 200.000 appassionati italiani, per la metà raccolti in 240 club federati all'Automotoclub storico italiano (ASI), con sede a Torino, ente riconosciuto dalla Federazione internazionale dei veicoli antichi (FIVA). In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri storici che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e Lancia, nonché, per i motoveicoli, la Federazione motociclistica italiana.
      Come vigorosamente sollecitato dagli enti associativi indicati, si ritiene però che il motorismo storico italiano meriti un ulteriore e più strutturale supporto legislativo, oltre a quanto già laboriosamente - anche se talvolta disorganicamente - ottenuto nel corso degli anni.
      La presente proposta di legge - in parte modificativa e integrativa di norme esistenti, in parte recante ulteriori disposizioni - intende pertanto eliminare le lacune riscontrate, con il duplice obiettivo di mettere il motorismo storico italiano in condizioni di parità con quello degli altri Paesi e di portarlo all'altezza della nostra tradizione industriale.

 

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      L'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento.
      L'articolo 2 contiene le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il codice della strada, fra le quali quelle in materia di:

          a) competizioni sportive (articolo 9);

          b) definizione di veicolo di interesse storico o collezionistico (articolo 60);

          c) revisioni (articolo 80);

          d) formalità di immatricolazione e reimmatricolazione (articolo 93).

      L'articolo 3 provvede a equiparare i veicoli in questione ai veicoli «Euro 4» ai fini delle limitazioni della circolazione disposte per motivi ambientali.
      L'articolo 4 risolve due profili tributari rimasti aperti:

          a) l'estensione delle agevolazioni in materia di tassa di circolazione e di imposta provinciale di trascrizione a tutti i veicoli di interesse storico o collezionistico, quali definiti nel novellato articolo 60;

          b) l'esclusione dal «redditometro» sia dei veicoli di interesse storico o collezionistico, sia dei veicoli d'epoca, al fine di superare le pregiudizievoli oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate (da ultimo, la sentenza n. 1294 del 22 gennaio 2007 della sezione tributaria della Corte di cassazione).

      L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria.

 

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